Art. 3.
(Poteri dell'ufficiale giudiziario).

      1. Oltre ai poteri attribuitigli dalla legislazione vigente e dalla qualifica di pubblico ufficiale, spettano all'ufficiale giudiziario:

          a) la facoltà di accedere all'anagrafe tributaria e alle altre banche di dati pubbliche ove necessario per l'espletamento dell'incarico assegnatogli;

          b) la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e di coordinamento nel corso delle operazioni richieste;

          c) il potere di ricorrere al fermo amministrativo dei beni descritti nei pubblici registri.