1. Oltre ai poteri attribuitigli dalla legislazione vigente e dalla qualifica di pubblico ufficiale, spettano all'ufficiale giudiziario:
a) la facoltà di accedere all'anagrafe tributaria e alle altre banche di dati pubbliche ove necessario per l'espletamento dell'incarico assegnatogli;
b) la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e di coordinamento nel corso delle operazioni richieste;
c) il potere di ricorrere al fermo amministrativo dei beni descritti nei pubblici registri.